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La programmazione delle opere pubbliche


Appunti di interpretazione normativa
per una corretta redazione del programma
 

  

Premessa 

L'attività di programmazione delle opere pubbliche, in passato, era già stata disciplinata dalla Regione con la legge n.21/85, art.3, e, successivamente con la legge 12 gennaio 1993, n.10, art.18.

Con Decreto del Presidente della Regione 20 settembre 1993 è stato, poi, approvato lo schema tipo sulla cui base gli Enti hanno redatto il programma triennale delle opere pubbliche.

La nuova legge regionale 2 agosto 2002 n.7, riforma la normativa sugli appalti, compresa anche quella parte che disciplina la programmazione delle opere pubbliche.

La norma  prevede che l'Assessore regionale per i lavori pubblici predisponga schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno di adozione del programma.  

In relazione alle novità, con questi appunti, si vuole fornire una rilettura d'insieme della normativa che regola il programmazione delle opere pubbliche e dare alcune indicazioni operative.
  

Il concetto di programma nella definizione della legge      

Il programma triennale costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che gli enti predispongono nell'esercizio delle proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Il programma triennale :

-         è redatto nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria ( legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 2), degli altri strumenti programmatori pubblici e della normativa urbanistica;

-         è formulato coerentemente con le previsioni e con lo stato di attuazione del programma adottato nell'anno precedente;

-         tiene conto dei mezzi finanziari di cui l'Ente può disporre nel triennio di riferimento, di quelli che esso prevede di acquisire mediante assegnazioni da parte della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di altre istituzioni pubbliche o privati, dando la priorità ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione dei lavori finanziabili con capitali privati;

-         L'inclusione di un'opera nel programma può avvenire solo se munita almeno di progettazione preliminare;

-         Sono escluse dal programma le opere di manutenzione ordinaria;

-         Al programma deve essere allegata una cartografia su scala adeguata che riporti la localizzazione delle opere programmate;

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Gli studi  

L’attività di programmazione è preceduta da una attività di studi al fine di identificare meglio i bisogni dell’ente e misurarsi con le proprie possibilità concrete di realizzazione e la propria capacità attuativa del programma.

Gli studi, che dovranno servire da supporto per la redazione della relazione generale,  dovranno indicare le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dei lavori programmati, dovranno contenere l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e verificarne la sostenibilità ambientale, gli aspetti socio-economici, amministrativi e tecnici.

Ai fini di una più qualificata azione di conoscenza è opportuno articolare la relazione generale in relazioni sui singoli settori e sugli interventi da realizzare raggruppati per categoria.

Si danno di seguito alcune indicazioni sui contenuti da sviluppare nelle relazioni.

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Contenuti da sviluppare nella relazione sui settori

Relativamente al settore di intervento dovranno essere evidenziati:

-         Le caratteristiche del territorio, eventuali dissesti geologici in atto, interventi di consolidamento programmati o in corso d’opera, grado di sismicità (ai sensi della legge n. 64/74), caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del territorio;

-         I programmi già redatti e formalizzati, quali il piano regolatore, il piano per gli insediamenti produttivi, il piano per l’edilizia economica e popolare, il piano per il commercio, il programma di fognatura, ecc.

-         La popolazione, gli insediamenti abitativi, i dati economici, sociali, culturali e associativi;

-         Le strutture operative dell’Ente (dai mezzi materiali alle risorse umane e strutturali) ed i servizi pubblici e privati esistenti

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Contenuti da sviluppare nella relazione sulle categorie

Per ogni intervento inserito nel programma dovranno essere evidenziati:

1.      i dati fisici strutturali dai quali emerga la necessità dei lavori e gli obiettivi che si intendono raggiungere;  

2.      lo stato di conservazione, se l'opera è da riattivare, l'anno della sua realizzazione e/o dell'ultimo riattamento;

3.      eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche;

4.      il grado di progettazione, se è stato dato l’incarico ad un professionista esterno o se l’intervento è stato progettato a cura dell'ufficio tecnico dell'Ente;

5.      la coerenza con lo strumento urbanistico o con gli altri strumenti programmatori previsti da leggi, oppure le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere in presenza di eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici;

6.      la concreta utilità dell’opera in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all’effettivo bacino di utenza;

7.      il costo complessivo dei lavori e dei singoli lotti-stralcio nonché le risorse proprie e quelle acquisibili che si intendono attivare per le spese di studi, di progettazione e di realizzazione dell’opera, indicando gli Enti finanziatori, pubblici e/o privati, cui si intende chiedere il finanziamento o il mutuo;

8.      caratteristiche gestionali dell’opera e data presumibile dell’inizio della gestione;

9.      il responsabile del procedimento ed il personale disponibile da adibire alla gestione dell’opera e relative qualifiche;

10.  costo annuo di gestione per il primo triennio e suo finanziamento, in relazione anche alla redditività dell’opera;

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Il concetto di settore  e di categoria degli interventi

Il concetto di settore continua a rimanere nella presente legge, limitatamente al rispetto della priorità per il conferimento degli incarichi di progettazione in casi di particolari necessità (art.14, com. 19). In mancanza di nuove indicazioni rimangono in vigore i settori già individuati con decreto del Presidente della Regione del 20 settembre 1993, e raggruppano le iniziative, coordinate per materia omogenea.

All'interno del settore sono individuate le categorie degli interventi secondo una scala di priorità. Lo schema di programma individua le seguenti categorie di lavori, raggruppate per settori di intervento.

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Procedura  

Il programma è predisposto a cura dell'ufficio responsabile in relazione agli obiettivi previsti nei documenti di programmazione e alle disponibilità delle risorse finanziarie.

È adottato da parte dell'assemblea dell'ente in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione;

È trasmesso a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere, nonché alla Presidenza della Regione. Esso è inviato, altresì per conoscenza, alle Province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate. (art.14,  com. 15)

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Pubblicità   

Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima dell’approvazione, mediante affissione nella sede dell'ente per almeno trenta giorni consecutivi.

Il progetto di programma deve essere inviato per il parere ai Comuni territorialmente interessati dalle opere che, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, possono formulare osservazioni. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

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Durata - modifiche - aggiornamenti              

Il programma ha una durata triennale. Esso è aggiornato annualmente in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, ma solo per essere adeguato allo stato di attuazione di quello adottato nell'anno precedente.

Gli Enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all’adeguamento del programma triennale al programma elettorale depositato.

Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.

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Priorità
      (art.14, commi 3, 5, 16, 19) 

La legge fa obbligo a ciascun ente, nel predisporre il programma, di indicare l'ordine di priorità generale tra le categorie e quello interno a ciascuna categoria di lavori, cui gli enti dovranno attenersi.

All’interno di ogni categoria la legge contempla alcune tipologie prioritarie: i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Sono fatti salvi, tuttavia, gli interventi necessari in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all’adeguamento del programma triennale al programma elettorale depositato. Le eventuali modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.

Alle priorità indicate nel piano gli enti dovranno attenersi anche nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione e agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche.

In questo caso qualora particolari motivi di urgenza lo richiedessero, gli enti potranno derogare all’ordine di priorità generale, previa delibera con voto favorevole dell’organo deliberante dell’ente, purché sia rispettato l’ordine relativo al settore di intervento.

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Risorse finanziarie      (art.14, commi  2, 3,  9)      

Nell'adottare il piano, l'ente dovrà tenere conto delle proprie disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, nonché di quelli che esso prevede di acquisire mediante assegnazione da parte della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e da parte di qualsiasi altro ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche.

Particolare importanza assumono gli interventi finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica.

Fra le risorse finanziarie vanno inserite quelle provenienti da beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione.

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Finanziamenti      (art.14, commi  11,  7,  15)           

Almeno che non si ricada nella fattispecie prevista dalla legge per i motivi di urgenza o i casi di necessità, i lavori non ricompresi nell’elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

Le istanze di finanziamento, insieme al programma triennale, sono presentate annualmente dagli enti interessati alla Presidenza della Regione ed ai singoli Assessorati in relazione alle rispettive competenze.

La Regione nel suo programma di spesa prevederà il finanziamento per intero di ogni progetto.

È ammesso il finanziamento di progetti stralcio che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti, purché sia stata elaborata almeno la progettazione preliminare dell’intero lavoro e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie. In tal caso l’ente, nell’ambito del personale addetto, provvederà a nominare un soggetto idoneo a certificare la fattibilità, la funzionalità e la fruibilità di ciascun lotto.

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 Beni alienabili      (art.14, com. 4)

La legge fa obbligo di indicare nel programma triennale i beni immobili che, non assolvendo più a funzioni di interesse pubblico, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.

Questo è un elemento importante della programmazione in quanto tale attività concorre a completare il quadro delle disponibilità finanziarie di cui può usufruire l’ente.

Conseguentemente vanno individuati i beni suscettibili di alienazione, motivando in apposita relazione le ragioni che fanno venire meno le funzioni di interesse pubblico del bene, quelle che ne giustificano la convenienza economica e vanno indicati, altresì, l’anno in cui verrà effettuata l’alienazione, il titolo giuridico del trasferimento dell’immobile (piena proprietà o solo diritto di superficie), la rilevanza che caratterizza il bene (storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale), e ne va acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

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Elenco annuale    (art. 14, … )

E' l'ultimo elemento del dispositivo della programmazione dei lavori pubblici; è quello che deve dare attuazione al programma triennale indicando gli interventi che l'ente intende avviare nel primo anno di validità del programma.

L'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. (com.  9)

I lavori inseriti nell'elenco annuale devono rispettare le priorità indicate dal programma triennale e l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione in linea tecnica della progettazione definitiva, salvo che per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare.  (com.  6)

Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione deve nominare, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto. (com.7)

I progetti dei lavori degli enti locali inseriti nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Per motivate ragioni di pubblico interesse, si possono applicare le disposizioni dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. (com.  8) 

Un’opera non inserita  nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia.  (com.  9)

I lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Fanno eccezione gli interventi necessari in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all’adeguamento del programma triennale al programma elettorale depositato.  (com.  11)

Successivamente all’approvazione l'elenco annuale deve essere trasmesso alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici. (com.  12)

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