Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
coordinato con le
norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n.7
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 1. Principi generali 1. In attuazione
dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di
opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di
efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera
concorrenza tra gli operatori. 2. Per la disciplina delle opere e dei
lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste
finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della
legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale
e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi
internazionali dello Stato. 3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo
e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle
norme della presente legge. 4. Le norme della presente legge non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa
con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della
legge 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e
nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento. 2. Qualunque sia la fonte di
finanziamento le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano: a) all'amministrazione
regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque
sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro
associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque
sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e
soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione
pubblica; b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui
all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture
destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura
anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che
riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che
non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto
strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella
disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed alle società di
trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; c) ai soggetti privati, relativamente a lavori
di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché
ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il
tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori. d) agli
enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente
alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di
finanziamento. 3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta
eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2,
lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di
lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi
2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei
settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano,
altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo
dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. 3-bis. Le
disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti
direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma
dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi
assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i
soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993
(4). 3-ter. Gli enti di cui alla lettera d) del secondo comma del
presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza
privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di
aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti;
inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è
prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le
norme prescritte per i soggetti di cui alla lettera a) del secondo comma del
presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 14. 4.
I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono
obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata
i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che
devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la
specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco
delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche
che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione
previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario
ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione
eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al
concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del bando di
concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima
del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur
prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure
invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della
concessione che essi intendono affidare a terzi. Le imprese controllate
devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente
legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le
imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. 4-bis. Le
disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori
pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di
cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle
convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti
concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al
concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di
controllo per i fini di cui al comma 4. 5. I lavori di competenza dei
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o
superiore a 200.000 ECU e inferiore alla soglia comunitaria, diversi da
quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli
di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo
stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22,
commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a
200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti. 5-bis.
I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui
alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi
importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma
6, del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera
b), del presente articolo. 6. Ai sensi della presente legge si
intendono: a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente
bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e
la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto
pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano
costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai
medesimi soggetti; b) per procedure di affidamento dei lavori o
per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione; c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di
cui al comma 2, lettera a); d) per altri enti aggiudicatori o
realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 3. Delegificazione 1. E' demandata alla
potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e
secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto
tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli incarichi di progettazione; c) alle forme
di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante
informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di
accesso a tali atti; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti
che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo,
entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così
denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale
in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del
comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli
istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque
senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa
disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento
della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i
Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al
presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni
del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il regolamento è emanato. 3. Il Governo, nell'ambito delle materie
disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le
direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la
modifica di disposizioni della presente legge. 4. Sono abrogati, con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi
indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme
della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la
sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che
avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata
con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. 5.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che
trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1 giugno 1939, n. 1089. 6. Il regolamento, con riferimento alle
norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in
volta richiamato, definisce in particolare: a) le modalità di
esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4; b) le sanzioni
previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei
compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del
procedimento e il direttore dei lavori; c) le forme di
pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo
7; d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo
nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché
le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per
l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13, comma 7; f) i tempi e le modalità di
predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo
14; g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti,
gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; h)
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo
17, comma 7; i) (lettera abrogata); l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge; m) le modalità di espletamento
dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo
21; n) (lettera abrogata); o) le
procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo
25; p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6,
secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative; q) le modalità e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente
o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; r) i lavori
in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di
rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e
il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera;
le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori; s) le forme di pubblicità di appalti
e concessioni ai sensi dell'articolo 29; t) le modalità di
attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni
generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità
di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le
modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui
all'articolo 13; u) la disciplina riguardante i lavori segreti
di cui all'articolo 33; v) la quota subappaltabile dei lavori
appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo
18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34,
comma 1, della presente legge; z) le norme riguardanti la
consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di
assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le
modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori; aa) la
disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 7. Ai fini della
predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici,
apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari
pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il
funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da
determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa
di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. 7-bis. Entro l'1 gennaio 1996, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito
regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la
disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi
alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti. 7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il
capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto
della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla
Unione europea.
Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi
di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di
interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità". 2. L'Autorità
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è
organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in
settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento. 3. I membri dell'Autorità durano in carica
cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche
nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se
professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo
di lire 1.250.000.000 annue. 4. L'Autorità: a) vigila
affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori
pubblici; b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa
e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici; c)
accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario; d) segnala al Governo e al Parlamento, con
apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici; e)
formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento; f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento
una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel
settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare
riferimento: 1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali; 2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 3)
allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera
b); 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti
in corso d'opera; 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; 6) allo sviluppo
anomalo del contenzioso; g) sovrintende all'attività
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera
c); h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e
17; i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo
8. 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle
unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 6. Nell'ambito
della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni
aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o
persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del
Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'uf-ficio. 7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o
di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti
non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale
dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso
ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre
entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La
riscossione della sanzione avviene mediante ruoli. 8. Qualora i
soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6
appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato. 9.
Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti
ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno
rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità
accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il
pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 10. Alle
dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano: a) la
Segreteria tecnica; b) il Servizio ispettivo; c)
l'Osservatorio dei lavori pubblici. 10-bis. Il Servizio ispettivo
svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle
eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per
l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione. 10-ter.
Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed
esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella
dirigenziale. 10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430. 10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse
dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 11.
(Comma abrogato). 12. (Comma abrogato). 13.
(Comma abrogato). 14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è
articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le
regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. 15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei
Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
casse edili. 16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici svolge i seguenti compiti: a) provvede alla raccolta ed
alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti,
l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità
di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; b)
determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione; c) pubblica semestralmente i programmi triennali
dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
l'elenco dei lavori pubblici affidati; d) promuove la
realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori
pubblici; e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; f)
adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità; g) favorisce la formazione di archivi di settore,
in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie
da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate. 16-bis.
(Comma non recepito). 17. Le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, per i lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati
concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo
finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione è
elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da
errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di
importo compreso fra 20.000 euro e 150.000 euro, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza
annuale. 18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici. 19. L'Autorità opera nel
territorio della Regione. 20. L'Assessore regionale per i lavori
pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel
territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è
preposto. 21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la
qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale
7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni assume la
denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici. 22.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso
l'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale Ufficio speciale posto
alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, cui _
preposto un dirigente. 23. L'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo
svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al
fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati
da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2, al solo
Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle
informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, in
particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto,
affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente
all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi
informativi e statistici. 24. L'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard
comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri
osservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello
nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le
informazioni. 25. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici
opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni,
pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di
gestione. 26. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici
svolge i seguenti compiti: a) rileva e raccoglie informazioni e
dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di
lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di
contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni; b)
attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori
e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale; c)
promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le
altre regioni ed i competenti organismi statali; d) promuove
attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle
amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge,
con particolare riferimento alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza
convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati; e)
assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico,
per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara; f)
espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli
indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici; g) cura
la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le
concessioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione alle stazioni
appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle
risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali
presentatesi; h) assembla ed elabora i dati in suo possesso
anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche
condivise dagli enti locali; i) promuove le opportune
iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso le competenti
strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite
emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi
ed ogni altra anomalia; j) trasmette annualmente alla competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione
sull'andamento del settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei
servizi. 27. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa
per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici. 28. I proventi dell'attività sanzionatoria
dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni
di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi
nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della
Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale
lavori pubblici. 29. L'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti
di forniture di beni di cui all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e
nei settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000
euro.
Art. 5. (Articolo non recepito). Art. 6. (Articolo
non recepito). Art. 7. Misure per l'adeguamento della funzionalità
della pubblica amministrazione 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento
di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione. Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per
le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al
comma 3 dell'art. 14. 2. Il regolamento determina l'importo massimo
e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può
coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori
di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di
un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione. 3. Il responsabile del
procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure;
segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione
degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili
necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 4. Il
regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,
coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore
dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la
progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme,
fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità
dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa
vigente. 5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o
non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione
alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di
supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati
con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 6. Qualora
si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo
di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. 7. Qualora alla Conferenza di servizi,
convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque
non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è riconvocata per
una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle
amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. 8. (Comma abrogato). 9.
(Comma abrogato). 10. (Comma abrogato). 11.
(Comma abrogato). 12. (Comma abrogato). 13.
(Comma abrogato). 14. (Comma abrogato). 15.
(Comma non recepito).
Art. 7-bis. Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e
Commissione regionale dei lavori pubblici 1. Per tutti
i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia
comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile
del procedimento. 2. I pareri sui progetti di importo
complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo
importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le
modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7
dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia in cui ricade l'opera,
sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal
responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso di parità
determina la maggioranza. 3. La Conferenza speciale di servizi
acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori
ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o
parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed
uffici regionali in materia di opere pubbliche. 4. Il parere
favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in
linea tecnica del progetto di cui al comma 2. 5. Ai lavori della
Conferenza speciale di servizi partecipano: a) l'ingegnere capo
del Genio civile, in qualità di presidente; b) il responsabile
del procedimento; c) i responsabili degli uffici degli enti
pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in
qualità di componenti; d) un dirigente dell'ufficio del Genio
civile. 6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale
di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio
civile. 7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per
territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque
consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata
esperienza o docenti universitari. 8. Con decreto dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese
generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della
Conferenza speciale di servizi. 9. Ai lavori della Conferenza
speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di
competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili
e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in
progetto. 10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre
volte la soglia comunitaria nonché sui progetti di interesse ultra provinciale
sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata
Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione.
La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di
cui al comma 4 dell'articolo 20. 11. La Commissione regionale
svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di
particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 2. 12. Al fine della semplificazione
dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per
l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del
procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la
convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i
soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa
vigente, nonché il responsabile del procedimento. 13. Il parere
della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi o
esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti,
qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi
monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere
pubbliche. 14. La Commissione regionale assume i provvedimenti
di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo
7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità,
determina la maggioranza. 15. La Commissione regionale è
composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori
pubblici, dall'Ispettore tecnico e dall'Ispettore tecnico regionale,
dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile
competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici designati
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. 16. L'Assessore
regionale per i lavori pubblici designa altresì il presidente della Commissione
tra i dirigenti generali degli ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere
di convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici con le modalità
di cui al comma 7 dell'articolo 7. 17. Le funzioni di segretario
della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico del dipartimento
cui è affidata la presidenza. 18. Con decreto dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese
generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della
Commissione regionale. 19. Per il funzionamento della
Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per
la Conferenza speciale di servizi. 20. Nel caso di opere e
interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a
procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE
del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla
Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n
6. 21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone
sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino
riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in
siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di
progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero
la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive
autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la
Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di
concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed
i nulla osta previsti dalla normativa vigente. 22. Per le
finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002,
la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di
euro in termini di cassa. 23. All'onere di cui al comma 22 si
provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711). 24. Per gli
esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui
si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo
215704).
Art. 7-ter. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
l'appalto di lavori pubblici 1. Nelle more della
compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è
istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici. 2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale
avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi
delle province regionali. 3. L'Ufficio costituisce articolazione
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. 4. La sezione
centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di
interesse sovraprovinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia
di euro. 5. Le sezioni provinciali svolgono attività di
espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale,
intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a
1.250 migliaia di euro. 6. Le sezioni centrale e provinciali
redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle
amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo
posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del
provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente
dell'amministrazione appaltante. 7. Gli importi di cui ai commi
4 e 5 possono essere modificati in relazione agli elementi statistici utili a
determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale
previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale
siciliana. 8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di
avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente
dall'importo dell'appalto. 9. Presso ciascuna sezione
provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di
adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti
figure: a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione
regionale, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea
regionale siciliana; b) un dirigente tecnico dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione "Affari
istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana; c) un
dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del
procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza. 10.
La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni
provinciali. 11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di
segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente
regionale. 12. Nell'ambito degli uffici di segreteria
tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità,
possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di
personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti
territoriali interessati. 13. Con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono
istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di competenza
dell'Amministrazione regionale. 14. All'atto dell'accettazione
dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla
legge 27 marzo 2001, n. 97. 15. I componenti delle sezioni e i
funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni. Durante tale
periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio
regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre
assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato
decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è
effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di
componente della commissione non può essere rinnovato prima di due anni dalla
cessazione del precedente incarico. 16. Ai componenti delle
commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da
determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti
l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di
provenienza. 17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di
regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di cui al presente
articolo. 18. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono
obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo. 19.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad
imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo
all'esercizio finanziario 2003.
Art. 8. Qualificazione 1. Al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della
professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono
sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con
apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un
sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori
stessi. 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di
diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui
all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si
provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse
disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare
l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; b) dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a); c) requisiti di
ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi
alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. 4. Il
regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare: a) il
numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui
al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati; b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere; c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma
3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le
modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente
ai dati di bilancio; d) i requisiti di ordine generale ed i
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3,
lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei
lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e
3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla
regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse
edili; e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto
alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della
presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b).
La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la
certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di
importo inferiore a 500.000 ECU; f) i criteri per la
determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione; g) le modalità di verifica della qualificazione.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata
dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il
terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei
requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in
misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della
qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine
speciale individuati dal suddetto regolamento; h) la
formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la
qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei
lavori pubblici di cui all'articolo 4; 5. (comma
abrogato). 6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le
modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale
dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto
ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo. 7. Fino al 31
dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone
la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma,
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A
decorrere dall'1 gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri. 8. A decorrere dall'1
gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non
esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori
pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 2. 9. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza
dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese
nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in
base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare. 10. A decorrere dall'1 gennaio 2000, è abrogata la
legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge
19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. 11. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino
al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento
e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio
1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre
1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai
sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9. 11-bis. Le imprese dei
Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per
l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di
tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare. 11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce
gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di
entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono
stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici. 11-quater. Le imprese
alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici: a) la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo
30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per
cento; b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti
prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell'articolo 21 della presente legge. 11-quinquies. Per i lavori di
importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle
imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato: a) per
le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito
richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la
presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo
albo camerale; b) per le imprese cooperative iscritte al
registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per
partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione
del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro
prefettizio; c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle
fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di
lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28,
comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio
2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento. 11-sexies. Per le
attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. E' facoltà dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti
esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori
nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova
del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori
direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per
effetto di cottimi e subaffidamenti. 11-septies. Nel caso di
forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico
inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi del presente articolo.
Art. 9. Norme in materia di partecipazione alle
gare 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8,
fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato
dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei
parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono
possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori,
articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere
specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il
predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto
riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità
finanziaria ed imprenditoriale. 4. Con il decreto di cui al comma 3, è
istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro
e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n. 1089 e successive modificazioni. 4-bis. Per le iscrizioni di
competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è
richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
Art. 10. Soggetti ammessi alle gare 1. Sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i
seguenti soggetti: a) le imprese individuali, anche artigiane, le
società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge; c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di
società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della
presente legge; d) le associazioni temporanee di concorrenti,
costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo
le disposizioni di cui all'articolo 13; e) i consorzi di concorrenti
di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge; e-bis) i
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13. 1-bis. Non
possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile. 1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere
nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il
nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione
del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui
all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di
cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi
non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le
suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 11. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle
gare 1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per
l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati
dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8,
comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio
annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 12. Consorzi stabili 1. Si intendono per
consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa. 2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31
dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il
medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà
del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati,
fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto
appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai
consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati
a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione. 3. Il regolamento di cui
all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di
qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi. 4. Ai consorzi stabili si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro
quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall'articolo 34 della presente legge. 5. E' vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del
consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più
di un consorzio stabile. 6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al
comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in
misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico
delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17, e successive modificazioni. 7. Le plusvalenze derivanti da
conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette
alle imposte sui redditi. 8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano
fino al 31 dicembre 1997. 8-bis. Ai fini della partecipazione del
consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel
primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno
fino al compimento del quinquennio. 8-ter. Il consorzio stabile si
qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente
alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione
alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una
tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII
e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate
ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la
qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la
fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è
in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da
almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente
inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 13. Riunione di concorrenti 1. La
partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a
condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti,
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai
sensi dell'art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al
medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991,
n. 55. 2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al
comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata
all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo. 3. Per le
associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli 8 e
9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per
l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da
imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1. 4. E' fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o
consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 5. E' consentita
la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti. 5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 6. L'inosservanza dei
divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio, di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative ai medesimi lavori. 7. Qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed
opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in
valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere
affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che
definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le
medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il
subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti. 8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende
una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie
prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o
alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno
dei mandanti.
Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici 1.
L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso. 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di
studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni
che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi
individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto
di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono
essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi. 3. Il
programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale
ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 4.
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al
fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria. 5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale. 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al
comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 7. Un lavoro può essere
inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con
riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto
idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun
lotto. 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e
successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.
65 e dell'articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. 9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.
Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o
di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano
all'Amministrazione regionale. 11. I lavori non ricompresi nell'elenco
annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni. 12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di
schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I
programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione
regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà
pubblicità. 13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato
per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di
espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso
tale termine il parere si intende reso positivamente. 14.
Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su
scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una
relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in
rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o
inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi
le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla
stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza
di vincoli a tutela di interessi pubblici. 15. Il programma adottato
dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli
assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è,
altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le
opere devono essere realizzate. 16. Nell'adottare il programma, gli
enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello
precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute
circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano
opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione
diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente
all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma
elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della
maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante. 17.
Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere
marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei
pareri degli enti locali interessati. 18. E', altresì, riservata
all'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di
sistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli
ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli
enti gestori delle aree naturali protette. 19. I soggetti di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel provvedere al conferimento di
incarichi di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti alla
realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto
nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli
enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole
dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato l'ordine
relativo al settore di intervento.
Art. 14 bis. Programmi regionali di finanziamento di opere
pubbliche 1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che
richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione
regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la
gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al
precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine
delle priorità. 2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione
regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano
interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana. 3. La Presidenza della Regione e ciascuno
degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il
finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono
aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute
disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente
l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri
di selezione delle stesse. 4. In aderenza agli obiettivi indicati dal
documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i
settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per
ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse
disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla
formazione delle risorse. 5. Possono essere inseriti nei programmi di
spesa regionali solo opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le
autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del
progetto. 6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi
triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla
Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle
rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la
medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti
diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è
stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di
ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto
esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia
espressa. 7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri
determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle
singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle
richieste pervenute: a) attuazione di priorità contenute nel piano di
sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di
attuazione; b) esigenza di completamento di progetti generali di
opere, parte delle quali siano state già realizzate; c) realizzazione
di interventi per la prevenzione del rischio sismico; d) recupero del
patrimonio edilizio esistente; e) equa ripartizione territoriale dei
finanziamenti. 8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre
finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che,
pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una
distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente
fruibili da parte degli utenti. 9. I programmi di cui al presente
articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. 10. L'insieme dei programmi deve comprendere
l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie
gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I
programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere
impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla
progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente
articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale
o regionale. 11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli
assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole
opere dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare
corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua
della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni
e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto
ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del
progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo.
Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme
occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro
l'esercizio finanziario. 12. Qualora gli enti destinatari dei
finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare
le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del
decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento
provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta" per
gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto
d'appalto e per la consegna dei lavori. 13. Le somme corrispondenti ai
ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale
con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in
entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione
delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio
geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è
reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per
cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione
della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il
finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di
eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto
dalla vigente normativa nonché per la realizzazione di opere della medesima
tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle
somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere
iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il
funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi
per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei
lavori pubblici. 14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole
minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio
dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità
previste dal comma 12, è pari al 60 per cento. 15. Al compimento
dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai
finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono
avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese
in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo
di bilancio relativo al "Fondo di rotazione" per le spese di progettazione di
cui al comma 12.
Art. 14 ter. Relazioni istituzionali 1.
Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonché per
quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore
regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli
imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute,
le finalità delle opere nei programmi e le risorse finanziarie
disponibili. 2. Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della
Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le
proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il
programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma
triennale o in quello annuale. 3. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), prima di inviare al Presidente della Regione o
all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare
nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute
e le finalità delle opere incluse nei programmi. 4. Nelle riunioni di
cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) verificano
le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le
finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.
Art. 15. (Articolo non recepito). Art. 16. Attività
di studio e progettazione 1. La progettazione si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la
qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la
conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento
dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e
comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione
dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a
modificarle. 2-bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta
da uno studio di fattibilità che si articola in una relazione
contenente: a) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le
relazioni geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima
approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine
agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica
o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili
interessati; b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute
dei cittadini. 3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali
e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire l'avvio della procedura espropriativa. 4. Il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione
descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle
caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul
territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali
nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione
del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo
metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, so-no condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo. 5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,
dal computo metrico estimativo e dal-l'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto
sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con
le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 3. 6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie
di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di
gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione. 7. Gli oneri inerenti alla
progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo
di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici,
nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. 8. I progetti sono
redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori,
tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della
manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 9. L'accesso per
l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di
progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono
localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Art. 17. Effettuazione delle attività di studio, progettazione,
direzione dei lavori e accessorie 1. Le prestazioni relative
alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle
funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e
del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui
all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12
dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi,
sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione
dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30,
31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267; c) dagli
organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per le opere
marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile per le opere
marittime; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa; e) dalle società di professionisti di cui al comma 5,
lettera a); f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera
b); g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 in quanto compatibili. g-bis) da consorzi stabili di
società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di
ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del
comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi
di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna
società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato
secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si
applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto
articolo 12. 2. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta
degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti
aventi natura fiduciaria sono di competenza: a) per l'Amministrazione
regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale
competente; b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi
organi esecutivi. 3. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati,
in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti
dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico
presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad
attività di progettazione. 4. Il regolamento definisce i limiti e le
modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della
progettazione o delle altre attività previste nella presente legge.
Nel caso di affidamento delle medesime attività a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi. 5. Si
intendono per: a) società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui
ai Capi II, III e IV del Titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero
nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del libro
quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli
effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività
in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di
previdenza; b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai
Capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del
progetto. 6. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e
tecnici che devono possedere le società di cui al comma 5. 7.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella
convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo
stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità
per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. 8. Gli affidatari di
incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle
concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per
i quali abbiano svolto la suddetta attivit_ di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 9. Per
l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il
cui importo stimato sia pari o superiore alla corrispondente soglia
comunitaria, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni. 10. Per
l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui
importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede
con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi
entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla
base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana
il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle
gare. 11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma
1 il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o
associati di loro fiducia. 12. Gli enti appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera. 13. Ciascun ente non può
affidare nel corso del-l'anno solare allo stesso professionista incarichi
fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa.
Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo
predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista
associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere
e) ed f) del comma 1. 14. La stazione appaltante che ha conferito
l'incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta
da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro
trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale
dell'ente. 15. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non
possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a
dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa
non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di
dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo
svolgimento di attività libero-professionali. 16. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. 17. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del comma 1, l'attività di direzione dei lavori è
affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato,
ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere
l'importo della direzione dei lavori. 18. Quando la prestazione
riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni. 19. I corrispettivi delle attività di progettazione
sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da por-re a base
dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture determina, con proprio decreto,
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente
fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai
nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei
corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché
le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494. 20. I corrispettivi determinati in conformità al decreto
ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2
marzo 1949, n. 143, e sue modifiche ed integrazioni, ovvero ai
provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli
ingegneri ed agli architetti sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo. 21. In tutti gli affidamenti di cui al presente
articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto, per la propria area di
competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità
del progettista. 22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può
ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di
quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. 23. I soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le
connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a
società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che siano da essi stessi
controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata
dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla
prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni
di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile.
Art. 17 bis. Fondo di rotazione per la progettazione
definitiva 1. E' istituito nel bilancio della Regione,
rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici, un fondo di rotazione per la
copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed
il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative,
necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza
extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione
urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed
ambientale. 2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato,
per l'esercizio finanziario 2003, in 20.000 migliaia di euro cui
si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle
assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. 3. Con
decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione
della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo
di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti
criteri: a) validità triennale del programma di utilizzazione con
riferimento ai programmi di spesa; b) ripartizione del
fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione
complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o
di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o
ambientale. 4. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di
progettazione anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al
medesimo.
Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e fissati
da ciascun ente in un regolamento, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori. Per le attività di cui al presente comma, svolte dagli uffici
centrali e periferici della Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la
percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con
decreto dell'Assessore regionale competente. Il decreto di ripartizione emanato
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per
l'Amministrazione regionale. La percentuale effettiva, nel limite massimo
dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla
complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono
svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituisco-no economie. I commi
quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 2.
Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto
di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri
previsti al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto tenendo conto del grado di responsabilità professionale
assunta. 2.1. Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è
assegnato al responsabile unico del procedimento, in considerazione
dell'importanza delle sue funzioni e delle responsabilità assunte. 2-bis.
A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del
bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non inferiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e
i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e
dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 2-ter. I pubblici
dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono
espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 2-quater. E' vietato
l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine
e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre
procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art. 18 bis. Prezziario unico regionale 1. Con
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è
adottato il prezziario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si
attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di
cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Il prezziario deve contenere il
maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in
opera, compiutamente descritte, realizzabili nelle opere pubbliche in
Sicilia. 2. Il prezziario unico regionale è aggiornato, ogni dodici
mesi, anche con riferimento al prezziario unico nazionale, con la stessa
procedura di cui al comma 1.
Art. 18 ter. Aggiornamento prezzi 1. Gli enti
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel caso in cui sia stato
pubblicato un nuovo prezziario unico regionale, prima della indizione della gara
possono aggiornare, su parere motivato del responsabile del procedimento, i
prezzi dei progetti, senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori
pareri o ad approvazioni. 2. L'aggiornamento viene effettuato sulla
base del prezziario regionale vigente.
Art. 18 quater. Parere igienico-sanitario 1. Il
parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di
igiene pubblica distrettuale dell'azienda unità sanitaria locale nel cui
territorio ricade l'opera progettata. 2. Nel caso di opere che
ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali, non appartenenti allo
stesso comune, esprime il parere il servizio di igiene pubblica del distretto
dell'azienda unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato
dalla realizzazione del-l'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre
aziende. 3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta. 4. Fatta salva la
responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'intende
reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.
Art. 18 quinquies. Opere marittime e portuali e sul demanio
marittimo 1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di
urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in
terreno demaniale marittimo regionale, è richiesta l'autorizzazione
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che esprime il proprio
parere, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo gli
obblighi derivanti da prescrizioni dell'autorità militare o da necessità
connesse alla difesa nazionale. 2. L'autorizzazione dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in
mancanza di pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta, in pendenza di
successive regolarizzazioni amministrative.
Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici 1. I lavori pubblici di cui alla presente legge
possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo
24. 2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente
legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 2, aventi per
oggetto: a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1
dell'articolo 2; b) l'appalto integrato comprendente la progettazione
esecutiva di cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici
di cui all'articolo 2, comma 1. 3. La stazione appaltante è facultata
a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti
casi: a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida
per più del 50 per cento sul valore del-l'opera; b) lavori di
manutenzione, restauro e/o scavi archeologici; c) lavori di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori
pubblici. 4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2,
lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui
all'articolo 16, comma 4. 5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il
possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del
progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti
esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva
comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista,
in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di
progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso
d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla
necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del
progetto esecutivo. 6. Le concessioni di lavori pubblici sono
contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione
aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori
a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione
funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto
concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in
sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in
proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o
allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa
all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più
a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora
il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva,
l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere
circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte
del concessionario. 7. La durata della concessione non può essere
superiore a trenta anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario
degli investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del
contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base,
nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella
concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve
contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della
pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi
pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera. 9. Il concessionario, ovvero la società di
progetto di cui all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza speciale di
servizi o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7 bis finalizzate
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto. 10. L'Assessore regionale per il
lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di
semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità
contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la
regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente
all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed
alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese
degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed
assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o
negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dell'impresa
esecutrice dei lavori. 11. Il DURC non sostituisce le altre
dichiarazioni obbligatorie per l'impresa ai sensi della normativa
vigente. 12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un
collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e
le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione
e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra
l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori
edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle
costruzioni. 13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter e
dal comma 3 ter dell'articolo 2, le amministrazioni aggiudicatrici e i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle
attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita
convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di
stazione appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia
regionale. 14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi
dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F. 15.
L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo
l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha
approvato il progetto definitivo. 16. In sostituzione totale o
parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il
bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o
altro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore
economico appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento
avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori. La gara
avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la
sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e
l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore
offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei
beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative,
rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori,
qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si
intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del
bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le
modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma
nonché le modalità di aggiudicazione.
Art. 20. Procedure di scelta del contraente 1.
Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico
incanto. 2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante
licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello
preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari
essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta
ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché
le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori
potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. Gli appalti possono essere
affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata o
cottimo-appalto di cui all'articolo 24 bis esclusivamente nei casi e secondo
le modalità previsti dalla presente legge. 4. L'affidamento di appalti
mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti in seguito a
propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavori
pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad
elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo
svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare,
redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale
corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il
prezzo. 5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati
ed applicati, per l'espletamento delle gare di cui al presente articolo,
ad eccezione di quelle di cottimo-appalto, da tutti gli enti
appaltanti, nonché il capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del procedimento
certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi
eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile
del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di
certificazione.
Art. 21. Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che
a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale
di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da
applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di
gara. 1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP con il criterio del
prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare
l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino
un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate,
fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di
prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito,
che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello
posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito possono precisare le
modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle
eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore
verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione
interessata procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai
sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione
automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque. 1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto, o licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e
gestione, può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a),
nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la
prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore. 1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione alla gara richiesti dal relativo bando deve essere attestato in
un'unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge. 2.
L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di
concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi
variabili in relazione all'opera da realizzare: a) nei casi di
appalto-concorso: 1) il prezzo; 2) il valore tecnico ed estetico delle
opere progettate; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il costo di
utilizzazione e di manutenzione; 5) ulteriori elementi individuati in base al
tipo di lavoro da realizzare; b) in caso di licitazione privata
relativamente alle concessioni: 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma
2; 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 3) il tempo di
esecuzione dei lavori; 4) il rendimento; 5) la durata della
concessione; 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza; 7) ulteriori elementi
individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. 3. Nei casi di cui al
comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare
l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso
metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un
unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. 4. Qualora
l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la
valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme
stabilite dal regolamento. 5. La commissione giudicatrice, nominata
dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari
di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si
riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non
debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico
tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non
possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo
rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati
commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere
nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio
provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono
esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi. 6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti con almeno
dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dagli ordini professionali; b)
professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle facoltà di appartenenza; c) funzionari tecnici delle
amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte
dalle amministrazioni medesime. 7. La nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai
concorrenti per la presentazione delle offerte. 8. Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione.
Art. 21 bis. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di
ricorso amministrativo e/o giudiziario 1. Il verbale di gara
di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto
dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni
consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Ove
l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da
parte del responsabile del procedimento. 2. In assenza di rilievi o di
contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello
di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo. 3.
In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso il responsabile
del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla loro trasmissione. 4. Decorso inutilmente il termine di
cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si
intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo. 5. Fatto
salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede
amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di
provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori
all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi
2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudizio. 6. La
disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le procedure
relative agli appalti di fornitura di beni e servizi.
Art. 22. Accesso alle informazioni 1. Nell'ambito
delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla
presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad
altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in
materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in
qualsiasi altro modo noto: a) l'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del
termine per la presentazione delle medesime; b) l'elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei
casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede
la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto
appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto
individuato per l'affidamento a trattativa privata. 2. L'inosservanza del
divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli
incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice
penale.
Art. 23. (Articolo non recepito). Art. 24. Trattativa
privata 1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i
soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: a)
lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel
rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) lavori
di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino
di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da
eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza
attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano
incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti; c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000
euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni. 2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono
motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i
relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. 3. I
soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata. 4. Nessun lavoro può essere diviso in
più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo. 5.
L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla
quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 6. I lavori in economia sono
ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero
della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti
del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio
militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis. 6 bis. I lavori di
rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione
boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e
gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei
demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di
importo previsto dal comma 6. 6 ter. Per i lavori di manutenzione
ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di
irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde
dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n.
7. 7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato
affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro
lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima
opera. 8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)
non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa
lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma
1. 9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale
rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo
parere degli uffici competenti. 10. Tutte le determinazioni devono
essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni
dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse
devono essere pubblicate nell'albo dell'ente. 11. Per l'affidamento
dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il
criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a)
della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte
che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media
aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica
non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a
cinque.
Art. 24 bis. Cottimo-appalto 1. Il
cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di
importo fino a 150.000 euro. 2. Il ricorso al
cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante
dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento
delle gare informali previo parere degli uffici competenti. 3. Gli
enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non possono, nel
corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per
importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1. 4. Nelle
procedure di affidamento a cottimo-appalto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 11. 5. Ai fini della
formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la
procedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione
alla relativa gara informale, si osservano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Regione 25 novembre 1993 recante il Regolamento tipo sulle
modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo
fiduciario. 6. Entro il 31 dicembre 2003 gli enti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i propri regolamenti in
conformità al Regolamento tipo di cui al comma 5 e formano gli elenchi ivi
indicati. 7. Decorso il termine di cui al comma 6 non è
consentito l'affidamento di alcun cottimo-appalto da parte degli
enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma 5. 8.
Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non
oltreil 31 dicembre 2003, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a) esperiscono le procedure di cottimo-appalto sulla base
delle norme in vigore alla data di approvazione della presente legge.
Art. 24 ter. Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di
manutenzione 1. Sono contratti aperti gli appalti in
cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo,
per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le
necessità della stazione appaltante. 2. (abrogato)
Art. 25. Varianti in corso d'opera 1. Le
varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il
direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e
imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o
di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale; b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura
e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o
di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale; c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo
comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista. 2. I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1,
lettera d). 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per
tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare,
rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione
dell'amministrazione. 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera
d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara
alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. 5. La risoluzione del
contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto. 5-bis. Ai fini del presente
articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici 1. In caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto
alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono
comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma
restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta
giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 2. L'articolo 33
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato. 3. Per i lavori
pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e
non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile. 4.
Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e
il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 5. Le disposizioni
di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le
pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici,
di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito
della realizzazione di lavori pubblici. 6. I progettisti e gli
esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento
dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di
versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 27. Direzione dei lavori 1. Per
l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti. 2. (Comma non recepito).
Art. 28 Collaudi 1. Per tutti i lavori
oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le
modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro
il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i
lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 euro, è in
facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello
di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 2. E'
obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: a)
in caso di opere di particolare complessità; b) in caso di
affidamento dei lavori in concessione; c) in altri casi
individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554. 3. Nei casi di affidamento dei lavori in
concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di
vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto
della convenzione. 4. La nomina del collaudatore
tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o
dell'Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad
altri enti o di propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per
il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della
presente legge. L'Amministrazione regionale interessata deve ricevere lo
stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo indicato nel
capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del collaudo;nei casi
previsti dal comma 2 del presente articolo, l'amministrazione regionale
interessata, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente
tale termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli
incarichi di collaudo statico sono conferiti dall'amministrazione
aggiudicatrice. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo, nel caso di
opere non finanziate dalla Regione, è di competenza dell'ente che finanzia
l'opera medesima. 5. Gli incarichi di collaudo
tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con
specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli
ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per
opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è
ridotta a cinque anni.Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico
amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con
anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità.
Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al
comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi
previsto. 6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste
possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno
dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica
amministrazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10. 7. Ai fini dell'affidamento degli
incarichi di cui ai commi 5 e 6 l'anzianità di servizio presso la pubblica
amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi degli ordini
professionali con la medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano
contestuali. 8. L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli
ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle
amministrazioni. 9. Gli incarichi di collaudo non possono essere
affidati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici
appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono
altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o
dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società
aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da
apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente
all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di
legge. 10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento
di incarichi di collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4,
tenuto conto della capacità e delle esperienze professionali, devono osservare
il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro
equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria
dell'opera. 11. Non possono essere conferiti incarichi di
collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di
collaudo, in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice
di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di
progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di
costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per
forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del
conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più
contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati,
eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA. 12. Non può inoltre
conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di
commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi
relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui
intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel
caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari
del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o
una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione
dell'opera. 13. Le amministrazioni e gli enti non possono
conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere
eseguite dalla medesima impresa. 14. I limiti e i divieti di cui
ai commi 11 e 12 operano anche quando si intende conferire l'incarico di
componente di commissione di collaudo a funzionari e/o dirigenti dell'ente
appaltante. 15. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento
dei compiti di istituto. 16. I componenti di uffici od organi
competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle
quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non
possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei
lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere. 17.
L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da
apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione
dell'incarico. 18. I componenti di organi consultivi della
Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in
ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono
automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità competente
alla nomina. 19. Per le opere di importo superiore a 2.500
migliaia di euro, esclusa I.V.A., si procede alla nomina di commissioni di
collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000
migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di
collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in
possesso di professionalità tecnica. 20. Gli incarichi di
collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti,
ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a
componenti non riuniti in collegio, ad eccezione di quelli riguardanti lavori
caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, nel quale caso
deve essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli
tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di
collaudo. 21. Le commissioni di collaudo possono essere
integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui
spetta la nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a
quella di istruttore, con compiti di segreteria. 22. Al medesimo
spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore,
oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle
sole spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti della
commissione di collaudo. 23. Resta salva la facoltà di conferire
incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze
ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le
tariffe di appartenenza. 24. Gli incarichi di collaudatore,
anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere
conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori. 25.
Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati
dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 29. Pubblicità 1. Le caratteristiche
essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante
comunicazione di preinformazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea. 2. Per i lavori di importo pari o superiore
alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici
giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea,
per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare
diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali. 3.
Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore
alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei
principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su
almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione
regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla
Fondazione "Federico II". 4. Per i lavori di importo compreso
tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre
dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia
in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione
regionale. 5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la
pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i
lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione
appaltante. 6. E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori
forme di pubblicità anche telematica. 7. La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana reca menzione della data di
spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle
comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di
spedizione. 8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
deve pubblicare, senza oneri, i bandi di cui al presente articolo entro dodici
giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di
partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura
non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini
dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità lo stesso giornale non può
essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come
regionale. 9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di
massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente
appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire
il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e
bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso
corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. 10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara
contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei
lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di
partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le
informazioni necessarie. 11. Le spese relative alla pubblicità
devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza
delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di
pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa
sull'amministrazione.
Art. 30. Garanzie e coperture assicurative 1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori
pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei
lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di
cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione. 1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta
inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui
al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione
bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione
non è richiesta. La previsione di cui al presente comma, nelle gare per
lavori di importo a base d'asta inferiore a euro 750.000, non si applica alle
imprese che presentino copia autenticata di tre fidejussioni bancarie
provvisorie ancora valide: in tali casi si applica il comma 1. 2.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria
del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata
di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20
per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al
precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo
documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è
svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da
parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 2-bis. La
fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 3.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. 4. Per i lavori il cui importo superi gli
ammontari stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 5. Il
progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per
le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in
corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10
per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU,
per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un
massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare
fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti
della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento
della parcella professionale. La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso
di progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva
certificati con il sistema di qualità conforme alla norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in
caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO
45000. 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla
normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli
uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti. 7. Sono soppresse le
altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa
vigente. 7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del
relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di
ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una
volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro.
Art. 31. Piani di sicurezza 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei
lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di
sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e
alla relativa normativa nazionale di recepimento. 1-bis. Entro trenta
giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2: a) eventuali proposte integrative del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando
questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modifiche ed integrazioni; b) un piano
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed
integrazioni; c) un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di
coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b) del comma 1-bis, nonch_ il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera
c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza
determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore
di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza. 2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modifiche ed integrazioni, proposte di modificazioni o integrazioni al piano
di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia
per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 3.
I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di
cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se
privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. 4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici _
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle
categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali. 4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che
esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa _ equiparato
all'appaltatore.
Art. 31-bis. Norme acceleratorie in materia di
contenzioso 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di
concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e
in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito
l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla
apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo
bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra,
delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è
sottoscritto dall'affidatario. 2. I ricorsi relativi ad esclusione da
procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata
ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni
dalla data dell'ordinanza di sospensione. 3. Nei giudizi amministrativi
aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i
controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la
questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per
la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata
per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa
per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta
giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici
giorni prima dell'udienza stessa. 4. Ai fini della tutela
giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate
agli appalti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32. Definizione delle controversie 1.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal
comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. 2.
Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della
presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è
demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della
presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio
arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono
fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti
per la decisione della controversia. 3. Il regolamento definisce
altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge,
la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i
lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi
nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico
di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di
trasparenza, imparzialità e correttezza. 4. Dalla data di entrata in
vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima
data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le
modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla
data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali
medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 4 bis. Sono abrogate tutte le
disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come
definita all'articolo 2.
Art. 33. Segretezza 1. Le opere destinate ad
attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o
per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di
sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli
interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed
urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla
pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del
comma 2. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i
casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i
criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei
lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure. 3. I lavori di
cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della
Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla
correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente
comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.
Art. 34. Subappalto 1. Il comma 3
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo
34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal
seguente: "3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto
e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni
previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo,
ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il
divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le
categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile,
in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti
all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di variante in corso d'opera,
all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'appaltatore
provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di cui al numero 4) del presente comma; 4) che l'affidatario del
subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente
ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori
per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire
il lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura; 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". 2. (Comma
abrogato). 3. (Comma non recepito). 4. (Comma
abrogato).
Art. 35. Fusioni e conferimenti 1. Le
cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi
ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei
confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 8 e 9 della presente legge. 2. Nei sessanta giorni successivi
l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in
relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i
requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni. 3. Ferme restando le ulteriori previsioni
legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i
sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli
atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 4. Ai
fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di
cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985. 5.
Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono
opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da
conferimento. 6. (abrogato). 7. (abrogato).
Art. 36. Trasferimento e affitto di azienda 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di
trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di
soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura
stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa
integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge
23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37. Gestione delle casse edili 1. Il
Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali
interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di
favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga
sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva
devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le
indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei
quali sono stati iscritti.
Art. 37 bis. Promotore 1. I soggetti di cui
al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno
oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte
per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono
contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte
nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli
elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte
dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta
indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le
proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro
predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da
parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico- finanziario.
I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14
della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non
determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione.
Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le
proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione
non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione degli interventi proposti. 2. Possono
presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra
tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare
studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1,
ferma restando la loro autonomia decisionale. 2-bis.
Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al
comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli
stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le
modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria
sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso
avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito
informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà
pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge. 2-ter. Entro quindici giorni dalla
ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatici
provvedono: a) alla nomina e comunicazione al promotore
del responsabile del procedimento; b) alla verifica della
completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di
integrazione. 3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed
interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza
di progetto è attribuita all'or gano esecutivo della stazione appaltante, il
quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo.
Art. 37 ter. Valutazione della proposta 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della
qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del
contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi
alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente,
sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle
che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della
proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e
valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione.
Art. 37 quater. Indizione della gara 1.
Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter di ogni
anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne
abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui
all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata: a)
ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori
degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal
promotore; è altresì consentita la procedura di
appalto-concorso; b) ad aggiudicare la concessione mediante
una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori
delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui
alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge
fra il promotore e questo unico soggetto. 2. La proposta del promotore
posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre
offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma
1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara. 3. I
partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1,
versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1, quinto periodo. 4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui
al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo
termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore
della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è
effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3. 5.
Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella
successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero
agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso
delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3. 6.
(abrogato).
Art. 37 quinquies. Società di progetto 1. Il
bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve
prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da
più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la
costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. 1-bis.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1, e dalle società di trasformazione urbana di cui
all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso che siano affidati direttamente
dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano
obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti
terzi. 1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che
non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i
rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo
in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società
restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti
dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a
titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione
delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli
obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e
lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art. 37 sexies. Società di progetto: emissione di
obbligazioni 1. Le società costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica
utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice
civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono
nominative o al portatore. 2. I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un
avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici.
Art. 37 septies. Risoluzione 1. Qualora il
rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente
ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse,
sono rimborsati al concessionario: a) il valore delle opere
realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli
altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del
mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire
ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario. 2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del
concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo
soddisfacimento di detti crediti. 3. L'efficacia della revoca della
concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente
di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 37 octies. Subentro 1. In tutti i casi
di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la
risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una
società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà
accettata dal concedente a condizione che: a) la società
designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione; b) l'inadempimento del
concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero
in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il
concedente e i finanziatori. 2. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di
cui al comma 1.
Art. 37 nonies. Privilegio sui crediti 1. I
crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile. 2. Il privilegio, a pena di nullità, deve
risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i
finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale
del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che
costituiscono il finanziamento. 3. L'opponibilità ai terzi del
privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il
privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli
estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del
codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la
trascrizione prevista dal comma 3. Nellin cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
Art. 37 decies. Finanza di progetto 1. I
lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere realizzati
mediante finanza di progetto nel rispetto del principio della concorrenza e
delle previsioni della presente legge. 2. In aggiunta alle
procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di cui agli articoli
37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione, promozione ed incentivazione della
finanza di progetto, si applica altresì la procedura negoziata di cui alla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si
tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione
preliminare o globale dei prezzi.
Art. 37 undecies. Nucleo tecnico per la finanza di
progetto 1. E' istituito un Nucleo tecnico per la
finanza di progetto presso la Presidenza della Regione, dipartimento della
programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei
progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle
infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle
opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli
interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR
Sicilia e degli accordi di programma quadro. 2. Nel termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la
composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni
all'Amministrazione regionale. 3. Del Nucleo fanno comunque
parte almeno due dirigenti tecnici dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato
regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazione
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici. 4. Il Nucleo
svolge la propria attività in collaborazione con l'unità tecnica finanza di
progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio
1999, n. 144. 5. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro
in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di
cassa. 6. All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704,
accantonamento 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità
dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711). 7. Per gli esercizi
finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro cui si
provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo
215704).
Art. 38. (Articolo non recepito).
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